La banca deve risarcire il danno subito a seguito dell’investimento in obbligazioni Cirio per non aver informato il cliente in ordine al rating [..]
- Data: 31
“La banca deve risarcire il danno subito a seguito dell’investimento in obbligazioni Cirio per non aver informato il cliente in ordine al rating. Il diritto dell'attore si prescrive nell’ordinario termine decennale in quanto trattasi di materia contrattuale” (Tribunale di Lucca n. 1270/2017).
Il caso concerne un contratto di intermediazione mobiliare e deposito titoli in forza del quale il direttore di filiale aveva proposto al cliente di effettuare un investimento molto vantaggioso; durante l'incontro l'odierno attore faceva espressamente presente di non voler correre rischi in quanto i risparmi erano pervenuti in forza della morte della madre.
Rassicurato dalle parole profuse dal direttore il correntista aveva acquistato obbligazioni Cirio Holding 6,25% nella errata consapevolezza di acquistare obbligazioni della società italiana Cirio spa mentre in realtà l'ordine riguardava obbligazioni straniere.
Peraltro non era stato riportato alcun dato circa l'andamento economico della società stranire, sul rating nonché sul contenuto della Offering Circular e sui rumors che, da tempo, circolavano nell'ambiente finanziario né tanto meno vi era stata informazione sulla profilatura del cliente così come previsto dall'art. 28 comma 1 lettera a del Reg. Consob 11522/1998.
Si costituiva la banca nel giudizio promosso presso il Tribunale di Lucca eccependo la prescrizione ritenuta dal relativo difensore quinquennale e nel merito riferendo della correttezza del direttore nel proprio operato.
Dopo aver svolto l'istruttoria, sentito i testimoni la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale di Lucca, in data 15.6.2017, emetteva sentenza di condanna della banca sui seguenti fondamenti.
Dapprima il Tribunale ritiene, concordemente con la Corte di Cassazione n. 17868/2011, l'azione di natura contrattuale e quindi soggetta a prescrizione decennale.
Nel merito la banca non ha, sempre secondo l'autorità giudiziaria, dimostrato di aver agito correttamente e con diligenza trattandosi di un'operazione di elevata pericolosità economica e né erano state fornite le dovute notizie circa il rating delle obbligazioni acquistate.
Per tali motivi la banca viene condannata alla restituzione della somma investita detratte le somme percepite medio tempore a titolo di cedole oltre gli interessi legali e la rivalutazione; la banca viene anche condannata al pagamento delle spese legali di parte attrice.
commento avv. Carlo Cavalletti
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
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