Risarcimento come “vittima del dovere” anche per il lavoratore “civile”. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 823 del 19.01.2021).
Risarcimento come "Vittima del dovere".[..]
- Data:05 Febbraio
A seguito del decesso di un lavoratore, i familiari di questo agivano in giudizio al fine di ottenere gli indennizzi di legge. I parenti del defunto asserivano che la morte per tumore polmonare era stata causata dall'esposizione all'amianto presente nelle navi militari dove la vittima svolgeva le mansioni in qualità di dipendente civile.
Sia in primo grado che in sede di appello la richiesta veniva rigettata.
In particolare, la Corte, pur riconoscendo che la malattia fosse legata ad una causa lavorativa, ritenevano che, al fine di integrare la fattispecie per le “vittime del dovere”, fosse necessaria la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui la vittima prestava attività.
Inoltre, evidenziavano che la nozione di missione non poteva assimilarsi allo svolgimento di mansioni “civili”.
La questione veniva sottoposta all'attenzione della Suprema Corte dinanzi alla quale i congiunti ricorrevano.
A parere dei ricorrenti, infatti, per “missione di qualunque natura” di cui alla legge n. 266/2005 doveva intendersi “ogni scenario possibile in cui il dipendente si sia trovato ad operare ivi comprese le particolari condizioni ambientali e/o operative”.
I familiari, inoltre, lamentavano l'errata applicazione della disciplina in quanto applicata solo al personale militare e non anche a quello civile.
Gli Ermellini, ritenendo fondate le doglianze, accoglievano il ricorso, affermando che“sarebbe del tutto irrazionale, e in violazione del principio di eguaglianza– prosegue la Cassazione -, ammettere che un trattamento sfavorevole sia riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio, in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto”.
Dunque, la formula della legge è ampia e deve ricomprendere anche la malattia professionale.
Per quanto riguarda l'esposizione a sostanze nocive come le fibre di amianto la valutazione giudiziale dovrà assumere, per la Corte, una prospettiva diacronica ovvero occorre che sia formulata ora per allora con riferimento alle maggiori conoscenze disponibili oggi e agli elevati standard protettivi assicurati oggi ai lavoratori appartenenti alla stessa categoria.
Tale tipologia di valutazione risulta necessaria per evitare diseguaglianze.
nitori.
Articolo redatto dall' Avv. Carlo Cavalletti abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
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