Nella determinazione dell'assegno divorzile non rileva il recupero degli assegni di separazione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 4215 del 17 febbraio 2021).
Nella determinazione dell'assegno divorzile non rileva [..]
- Data:28 Febbraio
La vicenda processuale riguardava due coniugi ed aveva ad oggetto la determinazione della somma spettante all'ex moglie in sede di divorzio.
Il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio e fissava in € 5.000,00 la somma che l'ex marito doveva corrispondere all'ex moglie.
L'uomo impugnava la decisione in appello e la Corte, in accoglimento dell'appello incidentale della moglie, elevava l'importo dell'assegno ad € 10.000,00.
La Corte di Appello, ai fini della decisione, aveva considerato diversi aspetti tra i quali la durata del matrimonio, il contributo della donna alla formazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché la condotta violenta e vessatoria che l'uomo aveva tenuto nei confornti della moglie.
Inoltre l'importo più elevato avrebbe garantito lo stesso tenere di vita che la moglie avrebbe tenuto se la convivenza fosse proseguita.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l'uomo proponeva ricorso.
Parte ricorrente rilevava, fra le altre cose, la mancata considerazione del diritto di credito della moglie alla liquidazione del 15% della srl, la tardività dell'allegazione dei titoli di investimento, l'occupazione della stessa di un immobile di pregio, intestato alla sorella ed escluso dalle poste attive del patrimonio della donna.
L'uomo rilevava, altresì, la mancata considerazione dell'importo pari ad € 386.000,00 circa percepiti dall'ex coniuge a titolo di arretrati per assegni di mantenimento.
Gli Ermellini, nel decidere la questione, ricordavano i principi in materia contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018.
In particolare si evidenzia come l'assegno, riconosciuto in sede di separazione, trova la sua fonte "nel diritto all'assistenza materiale correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo."
Tale importo, infatti, deriva da un precedente inadempimento dell'ex marito ragion per cui lo stesso non può essere preso in considerazione al fine di effettuare una valutazione della situazione economica delle parti nonché al fine di determinare l'importo dell'assegno divorzile.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
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