Dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario dei minori non deve informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie. Tuttavia, se l’altro genitore si rifiuta di pagare, spetta al giudice del merito verificare se dette [..]
- Published in Diritto Famiglia
Dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario... [..]
- Data: 11 Luglio;
“Dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario dei minori non deve informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie. Tuttavia, se l’altro genitore si rifiuta di pagare, spetta al giudice del merito verificare se dette spese rispondono all’interesse del minore e commisurarle a a utilità e sostenibilità rispetto alle condizioni economiche dei coniugi (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11724 anno 2023)”.
Nell’ambito della cura della prole, sia quando si tratti di genitori naturali che di genitori separati o divorziati, le necessità della stessa sono oggetto di valutazione del Giudice ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento.
In virtù del principio per cui tanto gli accordi di regolamentazione della filiazione naturale quanto quelli di separazione o divorzio sono emesse rebus sic stantibus e, quindi, rivedibili, l’importo di tale assegno è passibile di revisione da parte del Giudice attraverso apposito ricorso.
L’importo dello stesso, inoltre, è rivedibile a rialzo senza che vi sia onere delle prova delle maggiori esigenze sopravvenute del figlio non autosufficiente.
MASSIMA: In tema di assegno di mantenimento, l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
MASSIMA 2: non sussiste nell’ordinamento uno specifico obbligo di informazione riguardo le spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, in caso di mancata concertazione e rifiuto di rimborso spetta al Giudice controllare la rispondenza delle spese all’interesse della minore.
La vicenda in oggetto nasce dal ricorso presentato dalla madre collocataria di una minore proposto al Tribunale di Mantova, nel quale la stessa chiedeva che il padre versasse, a titolo di mantenimento per la figlia, una somma pari ad € 1.000,00, nonché di concorrere al 70% per le spese straordinarie.
La Corte territoriale accoglieva in toto la domanda inerente alle spese straordinarie, ponendo però in capo al padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00.
La madre provvedeva allora a depositare reclamo presso la Corte d’Appello di Brescia, che riformava il decreto della corte territoriale, aumentando ad € 800,00 l’assegno di mantenimento ma obbligando il padre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Il padre proponeva allora appello per cassazione per 5 motivi, denunciando con il primo motivo l’omesso esame della questione preliminare della mutatio libelli e, con gli altri 4 la violazione o falsa applicazione degli artt. artt. 315 bis c.c., 316 ter c.c.
La Suprema Corte dichiarava infondato il primo motivo: la modifica della domanda in appello è ammessa ex art. 183 c.p.c. e può riguardare petitum, causa petendi o entrambi contemporaneamente, a patto però che tale modifica non incida sulla vicenda sostanziale alla base della causa, per le specifiche modalità e tematiche della vicenda (la modifica riguardava la ricomprensione o meno di alcune voci nelle spese straordinarie senza bisogno di concertazione preventiva) tale modifica risultava coerente con il dettato del codice di procedura civile.
Ciò in quanto la modifica in appello non introduceva un “nuovo tema d’indagine” non dedotto in sede di prime cure e sul quale non si è formato un contraddittorio in primo grado (cfr. ass., n. 23415/2018; Cass., n. 8842/2013; Cass., n. 19186/2020)
Trattando gli altri 4 motivi unitariamente la Corte di Cassazione ha ribadito, in primo luogo, come l’ammontare del contributo che il genitore non collocatario deve versare all’altro va individuato attraverso il criterio della proporzionalità tra i redditi dei genitori, nonché avendo cura delle esigenze specifiche del figlio.
La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che “l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione…” asserendo dunque che non tali maggiori esigenze non possono essere acriticamente imputate alle spese straordinarie “dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”.
La Corte di Cassazione ha altresì ribadito come spetti al genitore collocatario fornire l’assistenza e rispondere alle necessità giornaliere del figlio, a tal proposito, dunque, non esiste un effettivo obbligo di informazione riguardo le spese straordinarie da sostenere per il figlio.
Ciò detto in caso di mancata concertazione e di rifiuto di rimborso da parte del genitore non collocatario spetterà al Giudice l’esame della rispondenza delle spese sostenute con l’interesse del figlio non autosufficiente.
Commento Avv. Carlo Cavalletti
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