L’Avv. Martina Marianetti commenta la sentenza delle Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, numero 32198 anno 2021).
L’Avv. Martina Marianetti commenta la sentenza [..]
- Data:14 febbraio
Con la sentenza n. 32198 depositata il 5 novembre 2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sulla spinosa questione della spettanza dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario del mantenimento.
Ribaltando l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, la Cassazione ha statuito che, qualora vi siano determinate condizioni, l’assegno resta dovuto nonostante la nuova convivenza, potendo però, essere diminuito.
Ne consegue che viene meno l’automaticità della caducazione dell’assegno di divorzio in caso di nuova convivenza stabile.
La decisione trae origine dalla impugnazione della sentenza del giudice di appello di escludere in capo all’ex marito l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, riconosciuto nel precedente grado di giudizio, avendo l’ex moglie instaurato, una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.
Secondo i giudici di secondo grado l’instaurazione di una nuova famiglia rescindendo ogni legame con il tenore di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione, rimesso al Primo Presidente, affinché valutasse l’opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, al fine di stabilire “se instaurata una convivenza di fatto tra una persona divorziata e un terzo, eseguito un accertamento pieno sulla stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto all’assegno divorzile di chi abbia intrapreso una nuova convivenza stabile, ove la sua posizione economica sia sperequata rispetto a quella del suo ex coniuge, si estingua comunque, per un meccanismo ispirato all’automatismo […] o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una rimodulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento”.
Il caso concreto concerne quello della ex moglie che, nei nove anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato ad ogni attività professionale/lavorativa, per dedicarsi completamente ai figli, al contrario dell’ex marito che aveva invece potuto dedicarsi interamente alla propria crescita professionale.
E così quindi secondo le Sezioni Unite, non ritenendo accoglibile il precedente pensiero, ritengono come la perdita automatica dell’assegno di divorzio è incompatibile con la funzione dell’assegno che non può essere esclusivamente assistenziale ma, come di recente chiarito dalla stessa Corte, anche compensativo-perequativa (cfr. Cass. S.U., n. 18287 del 2018).
Con l’assegno divorzile si deve, infatti, garantire il riequilibro della disparità delle condizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, tenendo conto del contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare dai coniugi e più precisamente, attraverso il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.
Pertanto non sarà quindi possibile applicare alcun automatismo alla richiesta di perdita dell’assegno divorzile in quanto dovranno essere valutati i presupposti del periodo matrimoniale e anche la successiva fase di vita.
Commento dell' Avv. Martina Marianetti
presso Studio Legale Cavalletti
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