Assegno di divorzio dovuto anche se la ex moglie ha lavorato in nero (Corte di Cassazione n. 37571 anno 2021).
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- Data:10 Marzo
La Corte di Cassazione con sentenza 37571/2021 conferma il diritto all’assegno di divorzio ad una donna che dopo la separazione aveva lavorato all’insaputa dell’ex coniuge.
Giusta sentenza del Tribunale di Brescia, confermata in appello, che pronunciava il divorzio tra una coppia di coniugi, veniva disposto il versamento a favore dell’ex moglie di un assegno di mantenimento 1.200 € oltre a 700 € per le due figlie.
La Suprema Corte nel confermare la decisione della Corte di Appello di Brescia affermava che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e parequativa e richiede all’altresì l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge; qualora poi vi sia una squilibrio effettivo di modesta entità tra le condizioni patrimoniali economiche tra gli ex coniugi bisogna accertare se lo stesso sia riconducibile a scelte comuni di conduzione di vita familiare e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, ciò che appunto accadeva nel caso in esame.
Infatti anche l’ex marito in sede di separazione riconosceva che la moglie, sia durante il matrimonio che dopo, aveva rinunciato alle proprie aspirazioni lavorative e professionali e a una propria autonomia economica per dedicarsi alla cura delle figlie e della casa. La donna altresì lasciava la casa famigliare al marito che ne era proprietario e si trasferiva con le figlie minori in una casa in locazione e arrotondava le entrate lavorando come commessa a nero e all’insaputa del marito. La Suprema Corte ritiene però tale circostanza irrilevante, ciò che rileva è che l’ex moglie sia disoccupata e che continui a occuparsi interamente delle figlie. Nell’affermare ciò infatti la corte richiamava un principio già espresso in una precedente sentenza a Sezioni Unite ovverosia che il legislatore attribuisce all’assegno di divorzio una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Commento Avv. Martina Marianetti
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